Successive modificazioni ex art.31 D. Lgs. 1 Settembre 2011 n.150.

Capo IV
Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione

Art. 31
Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso

  1. Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
  1. E’ competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo dove ha residenza l’attore.
  1. L’atto di citazione e’ notificato al coniuge e ai figli dell’attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
  1. Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3.
  1. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all’ufficiale di stato civile del comune dove e’ stato compilato l’atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
  1. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898 Art. 32
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