Legge 164/82

L.14 aprile 1982, n164 (1)

Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso.

  1. La rettificazione di cui all’articolo 454 del codice civile si fa anche forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali.
  2. La domanda di rettificazione di attribuzione di sesso di cui l’articolo 1 è proposta con ricorso al tribunale del luogo dove ha residenza l’attore. Il presidente del tribunale designa il giudice istruttore e fissa con decreto la data per la trattazione del ricorso e il termine per la notificazione al coniuge e ai figli.

Al giudizio partecipa il pubblico ministero ai sensi dell’articolo 70 di codice di procedura civile. Quando è necessario, il giudice istruttore dispone con ordinanza l’acquisizione di consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell’interessato.

Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina al l’ufficiale di stato civile del comune dove fu compilato l’atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.

  1. Il tribunale quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico chirurgico, lo autorizza con sentenza.
    In tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio.
  1. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa provoca lo scioglimento del matrimonio o la cassazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice e della legge 1 dicembre 1970, n.868, e successive modificazioni.
  2. Le attestazioni di stato civile riferite a persona della persona dellaquale sia stata giudizialmente rettificata l’attribuzione di sesso sono rilasciate conla sola indicazione del nuovo sesso e nome.
  1. Nel caso che alla data di entrata in vigore della presente legge l’attore si sia già sottoposto a trattamento medico chirurgico di adeguamento del sesso, il ricorso di cui là primo comma articolo 2 deve essere proposto entro il termine di un anno dalla suddetta.

Si applica la procedura di cui al secondo comma dall’articolo 3.

  1. L’accompagnamento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso estingue i reati cui abbia eventualmente dato luogo il trattamento medico-chirurgico di cui l’articolo precedente.
  • Pubblicata nella Gazz. Uff: 19 aprile 1982, n.106
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